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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«COLLIO GORIZIANO» O «COLLIO». |
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»
è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art.2.
1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»,
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay; Malvasia (da Malvasia istriana); Muller Thurgau; Picolit;
Pinot bianco; Pinot grigio; Ribolla o Ribolla gialla; Riesling (da
Riesling renano);Riesling italico; Sauvignon; Tocai friulano; Traminer aromatico;
Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Merlot; Pinot nero, è riservato
ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai
corrispondenti vitigni.
2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti, congiuntamente,
dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».
3. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»,
con la specificazione bianco o rosso, è riservato ai vini bianchi o
rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti
composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i
vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni
aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico i quali non possono
superare il 20% del totale.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte
nelle zone appresso indicate:
Prima zona:
tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della
ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di adonna
del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale
linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il
confine di Stato.
Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio
presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine,
lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia
sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormòns.
Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns,
immette sulla strada nazionale n. 56,
intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la
ferrovia verso est, fino al casello in prossimità del km 25; da qui
attraversa la strada ferrata ed imboccata la strada comunale che si
dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a
Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis
di Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale
Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina.
Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est,
per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro
con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue verso
nord lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla
linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al
cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di
partenza della linea di delimitazione;
Seconda zona:
tale zona è delimitata da una linea che, iniziando dalle Case Pusnar,
raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo
dell'agro Cormonese Gradiscano.
Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed
attraversando le particene catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e
544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di
Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest, segue la
strada per Case Bressan (quota 48), giunge a Borgo dei Conventi
(quota 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da
Farra d'isonzo (quota 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat
e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a
quota 36, la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il
limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorrendo poi la
strada statale n. 351 fino a Case Pesnar, punto di partenza della
linea di delimitazione.
Art.4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona
di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di
qualità.
2. Sono comunque da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di
pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati
su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare
ed i vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art.
3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della
quota di 85 metri sul livello del mare.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti
posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente
disciplinare dovranno avere una densità minima di 3.500 ceppi ad
ettaro.
4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al
precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per
ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il «Picolit»
ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti
vitigni.
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono esser riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi, 6. La resa massima dell'uva in vino
finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il «Picolit»
ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del
65% per il «Picolit» e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla
denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%,
mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come «vino da
tavola». Il superamento di detti limiti massimi comporta la
decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.
7. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa
l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un massimo di due volle
prima dell'invaiatura.
Art.5.
1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento
obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte
compresi nella zona delimitata.
3. E inoltre facoltà del Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che
le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di
produzione di cui all'art. 3, possano effettuarsi anche nei comuni
limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione
situati all'interno del territorio regionale a condizione che le
ditte medesime: dimostrino di avere i terreni vitati iscritti
all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di
origine controllata in questione presentino richiesta motivata e
corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di
vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare
le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di
origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».
4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale del 10% per tutti i vini eccetto che
per il «Picolit», per il quale detto limite viene fissato al 13%.
5. E’ ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello
stesso colore aventi diritto alla denominazione di origine
controllata «Collio Goriziano» o «Collio».
6. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini
«riserva» di cui al successivo art. 7 decorre al 1° novembre
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto
dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
1) «Collio goriziano» o «Collio» tipologia bianco:
colore; paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto secco netto minimo; 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l
2) «Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
3) «Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia:
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
4) «Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau:
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
5) «Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
addita totale minima: 4,5 g/l.
6) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:
colore; paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
7) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
8) «Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla:
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
9) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling:
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
10) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
11) «Collio Goriziano» o « Collio» Sauvignon:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
12) «Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:
colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima; 4,5 g/l.
13) «Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico:
colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
14) «Collio Goriziano» o «Collio» tipologia rosso:
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore; leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
15) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/I;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
16) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
17) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,4 g/l.
18) «Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo; 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
19) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:
colore: rubino, più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva «riserva» di
cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri
organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di
invecchiamento.
I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati
in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri
organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno
tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.
E facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.
Art.7.
I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che
assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso
il «Picolit», possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva»
purché:
1) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di tre
anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i
corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui
registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione
delle uve;
2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due
anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati
separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno
di produzione delle uve.
Art.8.
Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti
prescrizioni:
I. é vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare;
II. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di
origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono figurare
immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine
controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due
terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine
stessa;
III. i vini con denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio»
devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di
produzione delle uve;
IV. i caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non devono
superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione del vitigno;
V. è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengano le uve da
cui i vini designati sono stati ottenuti. |
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